Costruzione di una tettoia nel condominio, esclusione delibera assembleare

Il caso è affrontato dalla Cassazione Civile sez. II numero 7870 anno 2021.

Nello specifico, si tratta della domanda svolta dal condomino di una palazzina costituita da quattro alloggi nei confronti di una condomina la quale aveva installato una struttura metalliche per la realizzazione di una copertura per posti auto.

L’attore deduce che tali opere erano state realizzate senza autorizzazione da parte della pubblica amministrazione e, principalmente, senza consenso degli altri condomini in violazione del diritto di uso delle parti comuni.

La condomina ha resistito alla domanda evidenziando: di essere proprietaria per una quota di 1/8 congiuntamente con i fratelli a titolo ereditario, di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative e che, comunque, l’opera eseguita non era lesiva né dei diritti dell’attore né del decoro architettonico.

La questione da risolvere è se sia necessario il via libera da parte dell’assemblea per la costruzione di una tettoia nel condominio.

Secondo la Cassazione la costruzione da parte di un condomino di una tettoia appoggiata sul muro perimetrale condominiale a copertura di posti auto all’interno della proprietà esclusiva di un condomino non integra la violazione delle norme in materia condominiale, se la costruzione della tettoia non contrasti con la destinazione del muro e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo la sua destinazione, non rechi danno alle parti comuni e non determini un pregiudizio per la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’immobile (cfr. Cass. Sez. II 17.03.2008 n. 7143).

Nel caso di specie, trattandosi di addizioni asportabili e di opera realizzata senza la presenza di finestre o balconi che prospettano direttamente sulla tettoia, non vi è stata alcuna significativa modificazione dell’originaria fisionomia dell’immobile.

La Cassazione, infine, ribadisce il concetto di innovazione lesiva del decoro architettonico, come tale vietata, affermando che si tratta non solo di quella che alteri le linee architettoniche ma anche quella che si riflette negativamente sull’aspetto armonico dell’edificio a prescindere dal pregio estetico del medesimo. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione (Cass. Civ. sez. II 11.09.2020 n. 18928).