Art. 186 CdS: nella ipotesi della lettera a) è possibile dimezzare la sospensione della patente?
In caso di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico compreso tra 0.5 e 0.8 gr/lt è possibile svolgere lavori di pubblica utilità ed ottenere, così, la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente di guida? La risposta a questa domanda non può che essere negativa.
Infatti, la predetta violazione costituisce un illecito amministrativo mentre i lavori di pubblica utilità rappresentano una modalità alternativa di estinzione del reato. Di conseguenza ne possono beneficiare solo coloro che siano stati sanzionati per le più gravi violazioni previste dalle lettere b) e c) dell’art. 186 del codice della strada.
Il Giudice di Pace di Genova, muovendo da queste considerazioni e dalla circostanza che non esiste nel nostro ordinamento un istituto analogo ai lavori di pubblica utilità applicabile alle sanzioni amministrative, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione all’art. 3 della Costituzione e dell’art. 29 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con Sentenza 8 aprile 2021, n. 62 ha dichiarato inammissibile il ricorso per le seguenti ragioni:
1) le situazioni comparate dal Giudice di Pace sono tra loro eterogenee (diversi livelli di alcool nel sangue che realizzano illeciti differenti, aventi natura amministrativa o penale). Il legislatore, pertanto, è libero di stabilire conseguenze e sanzioni differenziate per l’uno e l’altro caso;
2) il Giudice di Pace reputa irragionevole che chi ha commesso la violazione più grave possa ottenere la sospensione della patente per un periodo analogo a quello di chi ha violato l’art. 186 co. 2 lett. a) Codice della Strada. A ben vedere, tuttavia, questo non determina una ingiustificata disparità di trattamento. Infatti, per conseguire il risultato sopra citato, l’autore del reato deve sottoporsi, con esito positivo, a un percorso riabilitativo di durata proporzionata alla gravità della violazione commessa. Tale percorso consiste nel lavorare gratuitamente in favore della collettività nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze;
3) per rimediare a questa “disparità di trattamento”, l’unico strumento a disposizione della Corte Costituzionale sarebbe quello di una sentenza di modifica dell’attuale disciplina normativa. Possibilità preclusa alla Suprema Corte perché riservata al Parlamento.
Allo stato attuale, pertanto, senza l’introduzione di un istituto analogo ai lavori di pubblica utilità anche nell’ambito delle sanzioni amministrative, non esiste la possibilità di dimezzare il periodo di sospensione della patente, applicato in via accessoria alle violazioni di cui all’art. 186 co. 2 lett. a) Codice della Strada.
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