Diritto alla privacy del beneficiario nell’amministrazione di sostegno

Una nipote della beneficiaria deposita istanza al Giudice Tutelare di Massa al fine di richiedere l’accesso agli atti dell’amministrazione di sostegno della zia per poterli esaminare.

L’amministratore di sostegno è tenuto a comunicarli oppure può rifiutarsi di renderli noti anche ai parenti dell’amministrato?

Si tratta di una questione rilevante specialmente nel caso in cui l’incarico di ADS viene conferito ad un soggetto estraneo al nucleo familiare.

L’amministrazione di sostegno è un istituto dell’ordinamento per quei soggetti che si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Il compito dell’amministratore di sostegno è quello di avere cura della persona svolgendo il proprio incarico tenendo conto dei bisogno e delle aspirazioni del beneficiario affiancandolo nelle scelte di vita.

Capita soventemente che i parenti del beneficiario chiedano informazioni sullo stato di salute del beneficiario ovvero sull’ entità del patrimonio.

Gli atti relativi alle procedure di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici in quanto, ai sensi dell’art 128 c.p.c., solamente «l’udienza in cui si discute la causa è pubblica».

Nel corso della procedura di gestione il Giudice Tutelare emette atti nel corso di udienze camerali che non hanno alcuna forma di pubblicità salvo le comunicazioni all’ADS ed al beneficiario.

Inoltre, il beneficiario non perde la propria capacità giuridica ma è «limitato» nella capacità di agire in base a quanto previsto nel decreto di nomina del ADS.

Pertanto, le informazioni di natura personale e/o patrimoniale riguardanti il medesimo non diventano pubbliche ed essendo dei dati «sensibili» possono essere diffusi limitatamente a quanto disposto dalle normativa vigente.

Il diritto alla privacy non è più solamente una pretesa di non ingerenza dei terzi nella propria sfera privata bensì uno strumento di tutela e garanzia della corretta gestione delle informazioni personali.

Il Giudice Tutelare rigetta l’istanza con un provvedimento motivato in base alla normativa sulla privacy, pertanto, l’accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato solo all’amministratore di sostengo ed al solo fine dell’esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata mentre ne è vietata la divulgazione a terzi (Tribunale di Massa – 15 aprile 2021).